Art. 23.
(Trattamento delle notizie personali)

      1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.
      2. L'Ispettorato e i responsabili dei servizi garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
      3. Il personale addetto ai servizi che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.